Art. 1
In vigore dal 6 dic 2022
L’ della decisione di esecuzione 2013/805/UE è sostituito dal seguente:
«
La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Eventuali domande di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2025. Tali domande sono corredate di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2022:2385:oj#art-1