Art. 1

In vigore dal 5 dic 2022
La decisione 2010/788/PESC è così modificata: 1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che: a) ostacolano una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo Stato di diritto; b) sono implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani; c) sono responsabili di appoggiare il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC; d) forniscono sostegno a persone fisiche o giuridiche, a entità o organismi di cui alla lettera c); e) incitano alla violenza relativamente alle azioni di cui alle lettere b), c) e d); f) sfruttano il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica; g) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a), b), c), d) e) o f); elencati nell'allegato II.» ; 2) all'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente: «Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 2».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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