Art. 1
In vigore dal 5 dic 2022
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che:
a)
ostacolano una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo Stato di diritto;
b)
sono implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
c)
sono responsabili di appoggiare il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC;
d)
forniscono sostegno a persone fisiche o giuridiche, a entità o organismi di cui alla lettera c);
e)
incitano alla violenza relativamente alle azioni di cui alle lettere b), c) e d);
f)
sfruttano il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica;
g)
sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a), b), c), d) e) o f);
elencati nell'allegato II.»
;
2)
all'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 2».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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