Art. 1

In vigore dal 3 dic 2022
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) l'articolo 4 septdecies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione o al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   È vietato il commercio, l'intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, originari della Russia o esportati dalla Russia.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il divieto di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI in conformità del paragrafo 9, lettera a), del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che: a) il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione; e b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione alla data della conclusione di tale contratto.» ; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano: a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi fissati nell'allegato XI della presente decisione; b) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014 se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; c) al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XII della presente decisione verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato; d) a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023.» ; e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI, una nave trasporti il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi di cui al paragrafo 4, e l’operatore responsabile del transporto sappia che tale petrolio greggio o tali prodotti petroliferi sono stati acquistati a un prezzo superiore al prezzo fissato nell'allegato XI alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, o lo sospetti, è vietato fornire i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia di cui al paragrafo 4 effettuato da tale nave nei 90 giorni successivi alla data di scarico della merce acquistata a un prezzo superiore al tetto sui prezzi.» ; f) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «10.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano al trasporto o alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto necessario alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata immediatamente una volta individuato l'evento. 11.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi rilevati di violazione o elusione dei divieti di cui al presente articolo. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia della misura. 12.   Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XI nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è riesaminato a partire da metà gennaio 2023 e, successivamente, ogni due mesi. Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al sistema del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze. Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.» ; 2) l'allegato XI è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni

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