Art. 1
In vigore dal 1 dic 2022
La misura notificata dalla Francia il 17 novembre 2021 e modificata con lettera del 21 giugno 2022 è conforme all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.
La Francia procede a un riesame della misura 24 mesi dopo la sua entrata in vigore e, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento, notifica alla Commissione ogni nuova misura prevista a seguito di tale riesame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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