Art. 1
Istituzione, obiettivi, portata e durata
In vigore dal 1 dic 2022
Istituzione, obiettivi, portata e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore del Libano («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. La misura di assistenza si prefigge l’obiettivo di potenziare le capacità e la resilienza delle forze armate libanesi (FAL) per garantire la sicurezza nazionale e la stabilità del Libano attraverso il potenziamento delle loro capacità mediche militari e la fornitura di attrezzature per il personale operativo delle FAL.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
attrezzature sanitarie a sostegno dei servizi medici militari (centri centrali e regionali);
b)
attrezzature individuali per la brigata logistica.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto da parte dell’amministratore delle misure di assistenza, che agisce come ordinatore, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509, anche nel contesto delle intese amministrative in conformità dell’articolo 37 della stessa decisione.
5. Il contratto per l’attuazione della misura di assistenza è concluso non prima dell’adozione di una modifica delle norme di esecuzione dell’EPF da parte del comitato dello strumento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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