Art. 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
In vigore dal 1 dic 2022
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L'alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'. Detta sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all' e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna: i certificati di consegna dell'EPF devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni sull'inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
ispezioni in loco: il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
3. L'alto rappresentante effettua una valutazione, sotto forma di un primo esame strutturato della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per l'ispezione delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell'ambito della misura di assistenza o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell'ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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