Art. 1

Istituzione, obiettivi, portata e durata

In vigore dal 1 dic 2022
Istituzione, obiettivi, portata e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica islamica di Mauritania («beneficiario»), finanziata nell'ambito dell'EPF («misura di assistenza»). 2.   La misura di assistenza si prefigge l'obiettivo di potenziare le capacità del Bataillon des fusiliers marins di Rosso, del Bataillon des fusiliers de l'air e dei centri medici militari nelle regioni militari 2 e 3. Potenziando le capacità di tali unità, la presente misura di assistenza contribuirà anche a proteggere meglio la popolazione civile. 3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza: materiale fluviale e tecnico per il Bataillon des fusiliers marins; kit di dispositivi di protezione, comprese le uniformi militari per il Bataillon des fusiliers de l'air; attrezzature di terapia intensiva e apparecchiature chirurgiche per i centri medici nelle regioni militari 2 e 3. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto firmato dall'amministratore delle misure di assistenza, che agisce come ordinatore, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), anche nel contesto delle intese amministrative in conformità dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509. 5.   Il contratto per l'attuazione della misura di assistenza è concluso non prima dell'adozione di una modifica delle norme di esecuzione dell'EPF da parte del comitato dello strumento.
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