Art. 5
Monitoraggio, controllo e valutazione
In vigore dal 1 dic 2022
Monitoraggio, controllo e valutazione
1. L'alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti all'. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell' e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze di difesa ruandesi sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Al termine del periodo di attuazione l'alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati. Ciò può comportare visite in loco o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente.
Storico versioni
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