Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 1 dic 2022
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Bosnia-Erzegovina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina potenziando e migliorando le attrezzature della sua brigata di sostegno tattico. Mediante la fornitura di attrezzature adeguate, la misura di assistenza contribuirà ad aumentare il contributo delle forze armate della Bosnia-Erzegovina alle missioni e operazioni militari PSDC, nonché alle operazioni ONU di mantenimento della pace, rafforzando nel contempo la cooperazione euro-atlantica, e a una migliore protezione dei civili. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza seguenti: a) attrezzature da campo; b) strumenti essenziali per il genio militare; c) materiali CBRN. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509. 5.   Il contratto per l’attuazione delle misure di assistenza è concluso non prima dell’adozione di una modifica delle norme di esecuzione dell’EPF da parte del comitato dello strumento.
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