Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 1 dic 2022
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Georgia («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo generale della misura di assistenza è quello di contribuire a potenziare le capacità delle forze di difesa georgiane di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica dell’Unione nei confronti della Georgia. Sulla base del precedente sostegno fornito dall’EPF, la misura di assistenza consentirà alle forze di difesa georgiane di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto dell’interoperabilità e delle norme dell’Unione e, in tal modo, proteggere meglio i civili nelle crisi e nelle emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità del beneficiario per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione in ambito PSDC nonché ad altre operazioni multinazionali. L’obiettivo specifico della misura di assistenza è quello di rafforzare le capacità delle unità medico-militare, del genio, della mobilità e della ciberdifesa delle forze di difesa georgiane.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l’uso letale della forza, forniture e servizi, compresa la formazione sulle attrezzature alle unità della componente terrestre delle forze di difesa georgiane sostenute nell’ambito della misura di assistenza:
a)
attrezzature mediche militari;
b)
attrezzature del genio;
c)
attrezzature per la mobilità;
d)
attrezzature per la ciberdifesa.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.
5. Il contratto per l’attuazione della misura di assistenza è concluso non prima dell’adozione di una modifica delle norme di esecuzione dell’EPF da parte del comitato dello strumento.
Storico versioni
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