Art. 2
In vigore dal 25 nov 2022
Alla luce dell’andamento della 42a riunione del comitato permanente, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’, lettera b), durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:2489:oj#art-2