Art. 2

In vigore dal 25 nov 2022
Alla luce dell’andamento della 42a riunione del comitato permanente, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’, lettera b), durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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