Art. 3

In vigore dal 25 nov 2022
Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o nel corso della 116a sessione del consiglio dei membri, la Commissione chiederà che l’adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e il metodo di analisi delle cere e degli esteri etilici degli acidi grassi sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
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