Art. 3
In vigore dal 25 nov 2022
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all' è pari a 4 006 955,58 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude l'accordo necessario con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC. L'accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
Storico versioni
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