Art. 1
In vigore dal 24 nov 2022
Il nitrato di argento (n. CE: 231-853-9, n. CAS: 7761-88-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2022:2570:oj#art-1