Art. 2

In vigore dal 23 nov 2022
Quanto prima, e in ogni caso entro il 30 giugno 2023, gli Stati membri rendono disponibili senza interferenze e senza protezioni le bande di frequenza per i sistemi 5G non-AAS di cui alla tabella 1 dell’allegato per i servizi MCA, purché tali servizi soddisfino le condizioni di cui all’allegato.
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