Art. 2

In vigore dal 23 nov 2022
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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