Art. 1

In vigore dal 21 nov 2022
La decisione (UE) 2021/1345 è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che autorizza l’avvio di negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, il Messico, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici» ; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, il Messico, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici.» ; 3) l’addendum è sostituito dal testo che figura nell’addendum della presente decisione.
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