Art. 2

In vigore dal 18 nov 2022
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’ è svolta dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»), e dalla sua agenzia specializzata, il gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni («AMAT»). 3.   Il GICHD e l’AMAT svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l’AR stabilisce le necessarie modalità con il GICHD.
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