Art. 1
In vigore dal 15 nov 2022
La richiesta della Repubblica italiana di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 alla galleria di Miglionico è accettata fino al prossimo ammodernamento o alla prossima riqualificazione della galleria, a condizione che sia applicata la misura alternativa proposta dalla Repubblica italiana.
La Repubblica italiana è tenuta a informare tempestivamente la Commissione qualora disponga di informazioni che possano ragionevolmente mettere in dubbio la constatazione che la non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 non compromette la sicurezza della galleria di Miglionico.
Storico versioni
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