Art. 1

In vigore dal 14 nov 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dello zucchero in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del consiglio internazionale dello zucchero mediante scambio di lettere, è quella di approvare l’adesione del Regno dell’Arabia Saudita all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e di garantire che il numero di voti da attribuire al Regno dell’Arabia Saudita sia calcolato a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, dell’accordo.
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