Art. 1

In vigore dal 14 nov 2022
In deroga all’articolo 287, punto 17, della direttiva 2006/112/CE, la Bulgaria è autorizzata a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 51 130 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
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