Art. 1
In vigore dal 14 nov 2022
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali;»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatta eccezione per le attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”) previa notifica della fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC o delle spedizioni dei seguenti armamenti e materiale connesso destinati alla RDC:
a)
armi di qualsiasi tipo di calibro fino a 14,5 mm e relative munizioni;
b)
mortai di calibro fino a 82 mm e relative munizioni;
c)
lanciagranate e lanciamissili di calibro fino a 107 mm e relative munizioni;
d)
sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS);
e)
sistemi missilistici guidati anticarro.
Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell’itinerario delle spedizioni.»;
2)
all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
«k)
il fatto di essere implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC ovvero nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all’esecuzione di attentati con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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