Art. 1

In vigore dal 14 nov 2022
La decisione 2010/788/PESC è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fatta eccezione per le attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”) previa notifica della fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC o delle spedizioni dei seguenti armamenti e materiale connesso destinati alla RDC: a) armi di qualsiasi tipo di calibro fino a 14,5 mm e relative munizioni; b) mortai di calibro fino a 82 mm e relative munizioni; c) lanciagranate e lanciamissili di calibro fino a 107 mm e relative munizioni; d) sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS); e) sistemi missilistici guidati anticarro. Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell’itinerario delle spedizioni.»; 2) all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera: «k) il fatto di essere implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC ovvero nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all’esecuzione di attentati con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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