Art. 2
In vigore dal 11 nov 2022
La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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