Art. 1
In vigore dal 8 nov 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada»), per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito e l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI, figura nel progetto di decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.
Storico versioni
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