Art. 1
In vigore dal 27 ott 2022
All’articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:2085:oj#art-1