Art. 1

In vigore dal 25 ott 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L’Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito dell’importo massimo di 6 234 462 488 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni. 2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra il Portogallo e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Il Portogallo può finanziare le seguenti misure: a) il sostegno al mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto dagli articoli da 298 a 308 della “legge n. 7/2009 del 12 febbraio”, come ulteriormente specificato dall’articolo 142 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”; b) il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto nel “decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo”, modificato da ultimo dall’ del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, e come ulteriormente specificato dall’articolo 142 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”; c) i programmi speciali di formazione professionale per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsti nell’articolo 5, paragrafo 2, e negli articoli da 7 a 9 del “decreto-legge n. 10-G/72020 del 26 marzo”; d) il nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa delle attività, previsto dagli articoli 4 e 5 del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno” e dall’articolo 14-A del “decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio”, modificato da ultimo dall’ del “decreto-legge n. 32/2021 del 12 maggio”, e come specificato nel “decreto governativo n. 102-A/2021 del 14 maggio”; e) il nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che hanno beneficiato delle misure di cui alle lettere a) o b) per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto dall’ del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, modificato dall’ del “decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto”; f) il nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante la riduzione temporanea dell’orario di lavoro normale, previsto dall’articolo 4 del “decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio”, modificato da ultimo dall’ del “decreto legge n. 71-A/2021 del 13 agosto”; g) il nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, i lavoratori informali e i dirigenti, previsto nell’articolo 26 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato da ultimo dall’ della “legge n. 31/2020 dell’11 agosto”, nonché nell’articolo 325-G della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, integrato dall’ della “legge n. 24-A/2020 del 24 luglio”; h) il nuovo assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli o altre persone a carico di età inferiore ai 12 anni o, indipendentemente dall’età, con una disabilità o una malattia cronica, previsto nell’articolo 23 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato da ultimo dall’ della “legge n. 16/2021 del 7 aprile”; i) il nuovo sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale, previsto nel “decreto governativo n. 3485-C/2020 del 19 marzo”, nel “decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile” e nel “decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio”; j) le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre, previste nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio” e nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio”; k) le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera, previste nella “risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo” e nell’“ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile”; l) la nuova indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che sono stati temporaneamente impossibilitati a esercitare le loro attività professionali in quanto sottoposti a isolamento profilattico, prevista nell’articolo 19 del “decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato dall’ del “decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre”, e nell’articolo 325-F della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, modificato dall’ della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”; m) la nuova indennità di malattia per aver contratto la COVID-19, prevista nel decreto del ministro del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale e del ministro della Salute n. 2875-A/2020 del 3 marzo”, nell’articolo 20 del “decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato dall’ del “decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre” e nell’articolo 325-F della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, modificato dall’ della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”; n) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto nella “circolare n. 012/2020 del 6 maggio”, modificata il 14 maggio 2020, e nella “circolare n. 013/2020 del 10 giugno”, modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, nonché dal “decreto-legge n. 10-A/2020-A del 13 marzo”; o) la campagna per l’igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti, prevista dal “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”; p) la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori degli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia abbiano contratto la COVID-19, prevista dalla “circolare n. 012/2020 del 6 maggio”, modificata il 14 maggio 2020, e dalla “circolare n. 013/2020 del 10 giugno”, modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese; q) la nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19, prevista dall’articolo 42-A della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, modificato dall’ della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”, e nell’articolo 291 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”; r) il nuovo regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito abbia particolarmente risentito della pandemia di COVID-19, previsto nell’articolo 156 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”, alle condizioni di cui al secondo comma, lettere da c) a f), dello stesso articolo, come ulteriormente specificato nell’“ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio” e prorogato dall’articolo 12 del “decreto-legge n. 104/2021 del 27 novembre”; s) il nuovo regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico, previsto al punto 2.5.1 dell’“allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno”, ulteriormente specificato negli articoli da 10 a 12 dell’“ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto” e prorogato dagli articoli da 5 a 7 dell’“allegato dell’ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio”; t) l’assunzione di personale sanitario supplementare e la compensazione del lavoro straordinario nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare i problemi della pandemia, previsti dall’articolo 6 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo” e dagli articoli da 4 a 8 del “decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio”.».
Storico versioni

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