Art. 1

In vigore dal 25 ott 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L’Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell’importo massimo di 6 165 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni. 2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Grecia e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « La Grecia può finanziare le misure seguenti: a) un’indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’atto legislativo del 14 marzo 2020, prorogata da ultimo dalla legge 4778/2021 del 19 febbraio 2021 e dalla “decisione ministeriale 3512/2022”; b) la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell’ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’atto legislativo del 14 marzo 2020, prorogata da ultimo dalla legge 4778/2021 del 19 febbraio 2021 e dalla “decisione ministeriale 3512/2022”; c) un’indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 8 dell’”atto legislativo del 20 marzo 2020”; d) un regime di riduzione dell’orario lavorativo, secondo quanto previsto dall’articolo 31 della “legge 4690/2020”; e) i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell’articolo 123 della “legge 4714/2020”.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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