Art. 1
In vigore dal 25 ott 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell’importo massimo di 1 099 060 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Lituania e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La Lituania può finanziare le misure seguenti:
a)
sovvenzioni salariali durante il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-911» del 20 gennaio 2022;
b)
sovvenzioni salariali dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021;
c)
prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 5-1 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;
d)
prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’articolo 5-2 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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