Art. 1
In vigore dal 25 ott 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’Unione mette a disposizione della Croazia un prestito dell’importo massimo di 1 570 600 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Croazia e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La Croazia può finanziare le seguenti misure:
a)
i sussidi per la preservazione dei posti di lavoro nei settori colpiti dalla crisi COVID-19 ai sensi degli articoli 35 e 36 della “legge sul mercato del lavoro” e secondo quanto previsto nella “decisione del Servizio croato per l’impiego del 20 marzo 2020” come modificata da ultimo da una decisione adottata il 31 maggio 2022e; e
b)
i sussidi per l’orario lavorativo ridotto, ai sensi degli articoli 35 e 36 della “legge sul mercato del lavoro” e secondo quanto previsto nella “decisione del Servizio croato per l’impiego del 29 giugno 2020” come modificata da ultimo da una decisione adottata il 27 gennaio 2022.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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