Art. 3

In vigore dal 24 ott 2022
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 59 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio (2) tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: — Titolo I — Titolo II — Titolo III — Titolo IV: articoli 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 — Titolo V: articoli 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 — Titolo VI — Titolo VII — Titolo VIII — Dichiarazione comune relativa all’articolo 5 — Dichiarazione comune relativa all’articolo 23.
Storico versioni

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