Art. 2

In vigore dal 24 ott 2022
1.   È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di cui all’. 2.   Al fine di sostenere l’ulteriore valutazione degli obiettivi prestazionali di cui all’, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni supplementari pertinenti per quanto riguarda gli elementi di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:2255:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo