Art. 2
In vigore dal 24 ott 2022
1. È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di cui all’.
2. Al fine di sostenere l’ulteriore valutazione degli obiettivi prestazionali di cui all’, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni supplementari pertinenti per quanto riguarda gli elementi di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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