Art. 1
In vigore dal 24 ott 2022
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea»;
2)
all’articolo 8, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2022:2052:oj#art-1