Art. 1

In vigore dal 24 ott 2022
La decisione 2010/638/PESC è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea»; 2) all’articolo 8, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
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