Art. 1
In vigore dal 21 ott 2022
Dato che l’uso sicuro del biocida negli articoli trattati non può essere garantito unicamente mediante l’imposizione di condizioni per l’uso dei biocidi negli articoli trattati, il biocida identificato nel registro per i biocidi con il numero BC-HH028132-58 non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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