Art. 1
In vigore dal 21 ott 2022
Il ditiocianato di metilene (n. CE: 228-652-3, n. CAS: 6317-18-6) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2022:2005:oj#art-1