Art. 1

In vigore dal 19 ott 2022
L' della decisione di esecuzione (UE) 2021/626 è così modificato: 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) il progetto è situato nell'Unione, in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o in un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all'allegato II del trattato. Nel caso di un progetto transfrontaliero, la parte principale dell'attuazione del progetto ha luogo nell'Unione, negli Stati EFTA o in un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all'allegato II del trattato;»; 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) l'attuazione del progetto è già iniziata o si prevede abbia inizio entro tre anni dalla data di inserimento nel portale InvestEU;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:1980:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo