Art. 1
In vigore dal 19 ott 2022
L' della decisione di esecuzione (UE) 2021/626 è così modificato:
1)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
il progetto è situato nell'Unione, in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o in un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all'allegato II del trattato. Nel caso di un progetto transfrontaliero, la parte principale dell'attuazione del progetto ha luogo nell'Unione, negli Stati EFTA o in un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all'allegato II del trattato;»;
2)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
l'attuazione del progetto è già iniziata o si prevede abbia inizio entro tre anni dalla data di inserimento nel portale InvestEU;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2022:1980:oj#art-1