Art. 1

In vigore dal 17 ott 2022
La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, alle forze armate ucraine, di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, nonché la manutenzione e la riparazione di attrezzature e forniture donate dall’EPF, non concepite per l’uso letale della forza, come richiesto dall’Ucraina.»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 180 000 000 EUR.»; 3) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 180 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»; 4) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR. L’importo di 20 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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