Art. 1
In vigore dal 17 ott 2022
Nella decisione 2010/452/PESC è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 bis
1. L’EUMM Georgia vigila, analizza e riferisce sulla situazione nella regione attorno alla frontiera internazionale tra la Repubblica d’Armenia e la Repubblica dell’Azerbaigian, al fine di contribuire al ripristino della pace e della sicurezza nella zona, al rafforzamento della fiducia e alla delimitazione della frontiera internazionale tra i due Stati.
2. Sei settimane dopo lo schieramento il comitato politico e di sicurezza effettua una valutazione strategica, compreso sull’eventuale proseguimento, adattamento o cessazione di tale compito.
3. Tale compito si conclude quando il Consiglio decide in tal senso.».
Storico versioni
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