Art. 1
In vigore dal 17 ott 2022
All’articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le misure di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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