Art. 1

In vigore dal 17 ott 2022
All’articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le misure di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2023.».
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