Art. 2
In vigore dal 17 ott 2022
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all' è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office for Disarmament Affairs — UNODA).
3. L'UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1965:oj#art-2