Art. 2

In vigore dal 17 ott 2022
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione tecnica del progetto di cui all' è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office for Disarmament Affairs — UNODA). 3.   L'UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.
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