Art. 1
In vigore dal 17 ott 2022
L'articolo 16, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1515 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nel periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è di 2 417 423,89 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per i periodi seguenti è deciso dal Consiglio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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