Art. 1
In vigore dal 13 ott 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso consiglio dei membri mediante scambio di lettere riguardo alle condizioni di adesione del governo della Repubblica dell’Azerbaigian all’accordo figura nell’allegato.
Storico versioni
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