Art. 1
Modifiche
In vigore dal 13 ott 2022
Modifiche
La decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) è modificata come segue:
1)
l’ è modificato come segue:
a)
il punto 15) è soppresso;
b)
il punto 16) è soppresso;
c)
il punto 22) è sostituito dal testo seguente:
«22)
per “soggetto controllante” si intende qualsiasi organismo amministrativo, direttivo o di vigilanza del fabbricante o qualsiasi persona giuridica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (*1), che può rappresentare il fabbricante, prendere decisioni per suo conto o esercitare un controllo sul medesimo; per un fabbricante che fa parte, sul piano giuridico e organizzativo, di una BCN, il soggetto controllante è l’organo decisionale della BCN.
(*1) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).»;"
d)
il punto 23) è soppresso;
e)
il punto 24) è soppresso;
f)
il punto 25) è soppresso;
g)
il punto 26) è soppresso;
h)
il punto 27) è soppresso;
i)
il punto 28) è soppresso;
j)
il punto 31) è sostituito dal testo seguente:
«31)
per “revisore indipendente” si intende un ente riconosciuto competente a valutare e dichiarare che un programma di conformità aziendale di un fabbricante è conforme ai principi, alle norme e alle procedure in materia di condotta etica dell’attività d’impresa, compreso il pertinente dipartimento interno di una BCN per un fabbricante che fa parte, sul piano giuridico e organizzativo, di tale BCN, o che è una persona giuridica distinta nei casi in cui la BCN eserciti su tale persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri dipartimenti.»;
2)
all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera e) seguente:
«e)
i seguenti requisiti di solvibilità:
i)
il fabbricante non è oggetto di una procedura di fallimento, insolvenza o liquidazione;
ii)
non è in stato di amministrazione controllata;
iii)
il fabbricante non ha stipulato un concordato preventivo con i creditori;
iv)
le attività del fabbricante non sono cessate;
v)
il fabbricante non è oggetto di alcuna procedura o circostanza analoga a quelle di cui ai punti da i) a iv) che si applicano ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.»;
3)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Requisiti di ordine etico
1. Un fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti deve rispettare tutti i seguenti requisiti di ordine etico:
a)
tale fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti non è stato condannato con sentenza definitiva per una delle seguenti condotte, ove tali condotte siano avvenute successivamente al 15 novembre 2017 e tale fabbricante accreditato sia stato accreditato prima del 16 novembre 2022, oppure ove tali condotte siano avvenute nei cinque anni precedenti la data della sua richiesta di accreditamento a norma dell’articolo 5 della presente decisione:
i)
partecipazione a un’organizzazione criminale, compresi i tipi di condotta di cui all' della decisione quadro 2008/841/GAI;
ii)
corruzione attiva e passiva, come definita all’ della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (*2) e all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI (*3) del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
iii)
frode ai sensi dell’ della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (*4);
iv)
reati di terrorismo, compresi i reati di cui agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);
v)
riciclaggio, come definito all’, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6);
vi)
tratta di esseri umani, compresi qualsiasi atto doloso di cui all’ della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) nonché e l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo relativi, di cui all’ di tale direttiva;
vii)
qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione, della BCE o delle BCN;
b)
tale fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti non ha tenuto alcuna delle seguenti condotte avvenute successivamente al 15 novembre 2017, se accreditato prima del 16 novembre 2022, o avvenute nei cinque anni precedenti la data della richiesta di accreditamento a norma dell’articolo 5 della presente decisione:
i)
violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e/o dei contributi previdenziali e assistenziali, ove ciò sia stato accertato da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito il fabbricante accreditato o di uno Stato membro in cui è svolta l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro;
ii)
gravi illeciti professionali, compresi gravi casi di inosservanza degli obblighi professionali, ove ciò sia stato accertato dalle autorità competenti;
iii)
la conclusione di accordi volti a provocare distorsioni della concorrenza all’interno del mercato rilevante, ove ciò sia stato accertato dalle autorità competenti;
iv)
qualsiasi altra attività che possa compromettere l’integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento effettivo.
2.
Un fabbricante accreditato deve istituire e mantenere un programma di conformità aziendale pienamente attuato e operativo per gestire tutte le attività svolte nel suo sito di fabbricazione accreditato. Tale programma di conformità aziendale si applica anche alle attività esterne svolte al di fuori del suo sito di fabbricazione accreditato, ove tali attività siano simili alle attività inerenti all’euro o alle attività di sicurezza dell’euro per le quali la BCE ha concesso l’accreditamento.
3.
Il programma di conformità aziendale di cui al paragrafo 2 deve comprendere e attuare, come minimo, i principi, le norme e le procedure stabiliti in uno dei seguenti punti:
a)
l’articolo 10 delle regole della Camera di commercio internazionale sulla lotta alla corruzione (*8);
b)
la Banknote Ethics Initiative (iniziativa etica per le banconote) (*9);
c)
la norma ISO 37001;
d)
qualsiasi altro programma equivalente.
(*2)
GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2."
(*3) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54)."
(*4) Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48)."
(*5) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6)."
(*6) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."
(*7) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1)."
(*8) Disponibile sul sito internet della Camera di commercio internazionale all’indirizzo www.iccwbo.org."
(*9) Disponibile sul sito internet dell’iniziativa etica per le banconote all’indirizzo www.bnei.com.»;"
4)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è modificato come segue:
a)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
un modulo di autodichiarazione compilato, il cui modello è disponibile sull’extranet delle banconote della BCE, firmato dai rappresentanti legali del fabbricante, attestante che il fabbricante soddisfa tutti i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), della presente decisione;»;
b)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
una dichiarazione scritta rilasciata e firmata da un revisore indipendente o una certificazione attestante l’attuazione e l’operatività di un programma di conformità aziendale di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3;»;
5)
l’articolo 6 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. La BCE valuta l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), e all’, paragrafo 3, sulla base alla documentazione presentata ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione.»
;
b)
il primo periodo del paragrafo 4 è modificato come segue:
«4. Se un fabbricante soddisfa i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), o, in virtù dell’, paragrafo 4, beneficia di un’esenzione dal rispetto dei requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), la BCE fornisce al fabbricante la documentazione contenente i requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a).»
;
6)
l’articolo 9 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il punto 3) è sostituito dal seguente:
«3) informare immediatamente per iscritto la BCE in caso di revoca dei certificati relativi ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui all’, paragrafo 1, lettera d), o, se del caso, all’articolo 4, paragrafi 2 e 3;»
;
b)
al paragrafo 1, il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4) fornire su base annua, entro due mesi dalla fine dell’anno civile, quanto segue:
a)
un modulo di autodichiarazione compilato, il cui modello è disponibile sull’extranet delle banconote della BCE, firmato dal rappresentante legale del fabbricante, attestante che il fabbricante accreditato e i suoi soggetti controllanti hanno rispettato i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e b);
b)
una dichiarazione scritta rilasciata e firmata da un revisore indipendente o una certificazione attestante l’attuazione e l’operatività per l’intero anno solare di un programma di conformità aziendale di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3.
I fabbricanti accreditati presentano la prima autodichiarazione, come richiesto in base alla lettera a), e la prima dichiarazione scrittarilasciata e firmata da un revisore indipendente, o una certificazione, come richiesto ai sensi della lettera b), entro la fine di febbraio 2024, che coprano in entrambi i casi l’intero anno solare del 2023.»
;
c)
al paragrafo 1, il punto 9) è sostituito dal seguente:
«9) informare immediatamente per iscritto la BCE qualora si applichi una delle condizioni seguenti:
a)
il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti non rispetta le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
b)
il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti ha prova di essere oggetto di indagini amministrative o penali riguardanti una delle condotte elencate all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o l’inosservanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
c)
il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti è stato condannato con sentenza definitiva per una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a);».
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