Art. 1
In vigore dal 13 ott 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’articolo 15.1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
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