Art. 1
In vigore dal 13 ott 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituito a norma dell’articolo 13 del protocollo 3 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC aderenti all’APE, dall’altra, riguardo all’adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1952:oj#art-1