Art. 1
In vigore dal 13 ott 2022
La decisione (PESC) 2019/1720 è così modificata:
1)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2023 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1943:oj#art-1