Art. 2

In vigore dal 10 ott 2022
All’articolo 3, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1937 è aggiunta la fase seguente: «In circostanze eccezionali il mandato del capo del segretariato può essere prorogato dall’autorità che ha il potere di nomina in linea con il mandato del Comitato.»
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