Art. 2
In vigore dal 10 ott 2022
All’articolo 3, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1937 è aggiunta la fase seguente:
«In circostanze eccezionali il mandato del capo del segretariato può essere prorogato dall’autorità che ha il potere di nomina in linea con il mandato del Comitato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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