Art. 1

In vigore dal 6 ott 2022
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) l'articolo 1 bis bis è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   È vietato, a decorrere dal 22 ottobre 2022, ricoprire cariche negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte A, prima del 16 marzo 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»; c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.»; d) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 ter.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte B, prima del 7 ottobre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 2 quater.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte B, in virtù di contratti eseguiti prima dell'8 gennaio 2023.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis ter 1.   Gli Stati membri che hanno autorizzato il registro del trasporto navale russo a eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), revocano tali autorizzazioni in conformità dell'articolo 8 di detta direttiva prima del 5 gennaio 2023. Durante il periodo che intercorre fino alla revoca di tali autorizzazioni, gli Stati membri non autorizzano né delegano il registro del trasporto navale russo a eseguire alcuno dei compiti che, conformemente alle norme dell'Unione in materia di sicurezza marittima, sono riservati a organizzazioni riconosciute dall'Unione, inclusi l'esecuzione di ispezioni e controlli relativi ai certificati statutari nonché il rilascio, la convalida o il rinnovo dei relativi certificati. 2.   Tutti i certificati statutari rilasciati per conto di uno Stato membro dal registro del trasporto navale russo prima del 7 ottobre 2022 sono ritirati e revocati dallo Stato membro interessato, che agisce in qualità di Stato di bandiera, prima dell'8 aprile 2023. 3.   In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (***), è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro del trasporto navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629. 4.   Gli Stati membri che abbiano delegato eventuali compiti di ispezione al registro del trasporto navale russo, secondo quanto stabilito all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629, in particolare per l'esecuzione di ispezioni tecniche intese a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui alla direttiva (UE) 2016/1629, in particolare ai suoi allegati II e V, revocano tali autorizzazioni prima del 6 novembre 2022. 5.   Gli Stati membri che abbiano delegato eventuali compiti in materia di sicurezza al registro del trasporto navale russo conformemente a quanto disposto al punto 4.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (****) o all'articolo 11 della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*****), in particolare per quanto riguarda il rilascio o il rinnovo di certificati internazionali di sicurezza navale e le relative verifiche conformemente ai punti 19.1.2 e 19.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004, revocano tali autorizzazioni prima del 5 gennaio 2023. 6.   Tutti i certificati internazionali di sicurezza navale rilasciati per conto di uno Stato membro dal registro del trasporto navale russo prima del 7 ottobre 2022 sono ritirati e revocati dallo Stato membro interessato, che agisce in qualità di governo contraente, prima dell'8 aprile 2023. (*)  Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47)." (**)  Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11)." (***)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118)." (****)  Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6)." (*****)  Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).»;" 3) all'articolo 1 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.»; 4) all' undecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»; 5) l' duodecies è sostituito dal seguente: « duodecies 1.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4.   Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali prestazioni di servizi siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC. 7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VII. 8.   Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali. 9.   Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione di servizi necessari ad aggiornamenti di software per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) e dall'articolo 3 bis, paragrafo 3, lettera d). 10.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale. 11.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro; b) garantire il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente; c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; o d) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione. 12.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 10 e 11 entro due settimane dal rilascio.»; 6) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasporto diretti o indiretti dalla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.»; 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis bis 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), anche non originari dell'Unione. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. (*)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).»;" 8) l'articolo 4 quinquies è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (*), i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. (*)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).»;" b) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 6 novembre 2022, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»; c) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»; 9) l'articolo 4 nonies bis è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica altresì, dopo l'8 aprile 2023, a qualsiasi nave certificata dal registro navale russo.»; b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «3.   Ai fini del presente articolo, con l'eccezione del paragrafo 1 bis, si intende per nave:»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.»; d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «5.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:»; e) è inserito il paragrafo seguente: «5 ter.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che: a) abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022; b) abbia riacquistato il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e c) non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Federazione russa.»; 10) l'articolo 4 decies è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici quali elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 quando sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014; per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11 o 7207 12 10, tale divieto si applica a decorrere a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per il codice NC 7207 12 10;»; b) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «e) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).»; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, indipendentemente dal fatto che siano elencati nella parte B di tale allegato, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»; d) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014 che non sono elencati nella parte A di tale allegato, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 7207 11 e 7207 12 10, cui si applicano i paragrafi 4 e 5. 4.   I divieti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 12 10: a) 3 747 905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023; b) 3 747 905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024; 5.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 11: a) 487 202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023; b) 85 260 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023; c) 48 720 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 31 marzo 2024; 6.   I volumi dei contingenti di importazione di cui ai paragrafi 4 e 5 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*). 7.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo. 8.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 7 entro due settimane dal rilascio. (*)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;" 11) l'articolo 4 duodecies è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Russia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti. 3 ter.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3 quater.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 883/2014, o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»; c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 3 quater entro due settimane dal rilascio.»; 12) all'articolo 4 terdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri prodotti, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.»; 13) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»; b) al paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente: «c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo»; 14) l'articolo 4 septdecies è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al: a) 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, b) 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al pagamento di crediti assicurativi dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, o dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 4 giugno 2022 e a condizione che la copertura assicurativa sia cessata entro la data pertinente. 4.   È vietato il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, originari della Russia o esportati dalla Russia. 5.   Il divieto di cui al paragrafo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI, in conformità del paragrafo 9, lettera a), del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione, il divieto di cui al paragrafo 4 non si applica, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che: a) il trasporto sia basato su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore; e b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII della presente decisione alla data della conclusione di tale contratto. 6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano: a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e, dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi stabiliti nell'allegato XI; b) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014 se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; c) al trasporto, o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti menzionati nell'allegato XII della presente decisione verso i paesi terzi ivi indicati, per la durata specificata in tale allegato. 7.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima. 8.   Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512, una nave abbia trasportato il petrolio greggio o i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 4, con prezzo di acquisto al barile superiore al prezzo fissato nell'allegato XXVIII alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, è vietato in seguito fornire i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi effettuato da tale nave. 9.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante con il sostegno della Commissione, modifica: a) l'allegato XI sulla base dei prezzi stabiliti dall'organo di fissazione del tetto sui prezzi della coalizione per il tetto sui prezzi; b) l'allegato XII sulla base dei criteri oggettivi di ammissibilità concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi, per esentare specifici progetti energetici essenziali per la sicurezza energetica di taluni paesi terzi.»; 15) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
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