Art. 1

In vigore dal 6 ott 2022
La decisione (PESC) 2022/266 è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo»; 2) l' è sostituito dal seguente: « 1.   È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui al paragrafo 1.»; 3) all'articolo 6, i paragrafi 2 bis e 2 ter sono sostituiti dai seguenti: «2 bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a: a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'; b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'; c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'; o d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'. 2 ter.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 2 bis e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché la fornitura di servizi e assistenza di cui al paragrafo 2, dopo aver accertato che tali beni, tecnologie, servizi e assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»; 4) all'articolo 7, i paragrafi 1 bis e 1 ter sono sostituiti dai seguenti: «1 bis.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a: a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'; b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'; c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'; o d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'. 1 ter.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 bis e in deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza e servizi di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».
Storico versioni

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