Art. 1

In vigore dal 6 ott 2022
La decisione 2014/145/PESC è così modificata: 1) all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «f) delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, dei regolamenti (UE) n. 269/2014 (*1), (UE) n. 692/2014 (*2), (UE) n. 833/2014 (*3) o (UE) 2022/263 (*4) del Consiglio o delle decisioni 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6) o (PESC) 2022/266 (*7) del Consiglio; (*1)  Regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)." (*2)  Regolamento (UE) 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9)." (*3)  Regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)." (*4)  Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77)." (*5)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70)." (*6)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)." (*7)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).»;" 2) l' è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «h) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263 del Consiglio o delle decisioni 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266 del Consiglio;»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschiero di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria e per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.»; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «18.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità alla voce 91 dell'elenco alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una impresa in partecipazione o istituto giuridico affine concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X della decisione 2014/512/PESC. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione. 19.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità alla voce 101 dell'elenco alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 7 gennaio 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale entità, o che coinvolgevano tale entità, prima del 3 giugno 2022. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.»; 3) le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
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