Art. 4
Membri dell’assemblea
In vigore dal 5 ott 2022
Membri dell’assemblea
1. L’assemblea è composta dai seguenti membri:
a)
reti nazionali della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 (un membro per ciascuno Stato membro);
b)
autorità di gestione di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115 (un membro per ciascuno Stato membro);
c)
organismi pagatori di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (un membro per ciascuno Stato membro);
d)
organizzazioni non governative a livello di Unione, iscritte nel registro per la trasparenza, che sono state nominate membri dei gruppi di dialogo civile sulla politica agricola comune (PAC) a norma della decisione 2013/767/UE e che hanno espresso il proprio interesse a partecipare all’assemblea;
e)
organizzazioni a livello di Unione che rappresentano le autorità regionali o locali attive nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, in particolare dei collegamenti tra zone rurali e urbane (massimo tre membri);
f)
gruppi di azione locale Leader di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 (un membro per ciascuno Stato membro);
g)
servizi di consulenza aziendale che offrono servizi di sostegno all’innovazione legati a progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 (un membro per ciascuno Stato membro);
h)
istituti di ricerca agricola che svolgono attività nel campo dell’innovazione connesse a progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 (un membro per ciascuno Stato membro).
2. I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h), sono designati dai rispettivi Stati membri.
I membri di cui al paragrafo 1, lettera e), sono nominati dal direttore generale sulla base di un invito a presentare candidature.
3. Le autorità degli Stati membri designano i rappresentanti permanenti per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h).
Le organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), nominano i loro rappresentanti permanenti.
4. I nominativi dei membri dell’assemblea sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro») e sul sito web della rete europea della PAC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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